Ordinanza n. 34/07
Lipari,01/06/2007
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.
COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA
_______ . _______
Ordinanza del Commissario delegato
per l’emergenza nel Comune di Lipari Istituzione di un
contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei
vulcani”
Allegato B
Regolamento di attuazione
Art. 1
Istituzione del contributo
1. Ai sensi e per gli effetti
dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il
coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002,
emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza
del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è
istituito, per il periodo 15/06/2007-31/10/2007 per le isole di
Vulcano e Stromboli, apposito contributo denominato “ticket
d’accesso alle sommità dei vulcani” da applicare secondo le
disposizioni del presente regolamento di attuazione.
Art. 2
Importo del contributo
1. Il contributo definito “ticket
d’accesso alle sommità dei Vulcani” sarà pari a tre euro (€
3,00) per persona che effettua attività escursionistica sulle
sommità dei Vulcani.
Art. 3
Zone di applicazione del contributo
1. Il contributo sarà applicato per
l’accesso alle sommità dei vulcani con manifestazioni di
vulcanismo e in particolare i due presenti nelle isole di
Stromboli e Vulcano.
2. Si intende per sommità dei
Vulcani la zona individuata dagli appositi provvedimenti in
materia.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Il contributo è dovuto da
chiunque effettui attività escursionistica sulle sommità dei
vulcani come sopra specificate.
2. Il ticket attestante il
pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di
rilascio, avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà
essere adeguatamente obliterato.
Art. 5
Casi di esenzione o di esclusione
1. Sono esclusi dall’applicazione
del contributo:
a) le guide regolarmente
autorizzate;
b) i componenti delle forze armate
e/o di polizia e/o di soccorso;
c) gli escursionisti che
dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola
di Salina.
Art. 6
Riscossione e riversamento del
contributo
1. Il contributo sarà riscosso
dalle guide autorizzate (con le quali sarà consentito l’accesso
alle sommità dei Vulcani), che riverseranno lo stesso nella
contabilità speciale intestata al Commissario delegato per
l’emergenza entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello
di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene
riconosciuto un compenso pari al 5% delle somme riscosse, lo
stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui
riversamenti da effettuare.
2. Tutte le informazioni sulle
modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno
essere richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel.
338/4224980 – 338/4688049.
3. Le guide autorizzate avranno
facoltà di far pagare (riscuotere) il contributo per mezzo di
appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di
Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta
al costo del servizio.
4. Il Commissario delegato avrà
facoltà di istituire diverso sistema di riscossione al fine di
migliorare la funzionalità e l’operatività della stessa.
5. I soggetti che provvedono alla
riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di
ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi.
La comunicazione va effettuata al n. di fax 090/9880196 o
consegnata al protocollo generale del Comune di Lipari.
Art. 7
Destinazione dei proventi
1. Gli introiti realizzati a
seguito dell’introduzione del “ticket d’accesso alle sommità dei
vulcani” saranno utilizzati dal Comune di Lipari per:
1 acquisto, manutenzione e
funzionamento di dissalatori di acqua marina;
2. realizzazione, manutenzione e
messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di
accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti
altre manifestazioni di vulcanismo;
3. acquisizione di mezzi per il
pubblico soccorso;
4. potenziamento delle strutture e
dei servizi ospedalieri;
5. realizzazione e potenziamento di
opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il
miglioramento della viabilità;
6. ripristino e messa in sicurezza
della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;
7. realizzazione interventi
previsti nelle finalità e negli articolati dell’Ordinanza del
Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della
Protezione Civile, n. 3225/2002 e dell’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.
Art. 8
Accertamento e controllo
1. Il controllo del regolare
pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e
di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza
o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi
potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di
verifica.
2. I corpi di polizia e di
vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal
Commissario Delegato cureranno nel caso di verifica di
infrazioni che determinano reati fiscali ad informare le
autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in
vigore.
Art. 9
Sanzioni
1. La sanzione da applicare in caso
di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento
sarà pari, salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni
persona a:
a) € 10,00 a carico
dell’escursionista
b) € 50,00 a carico della guida
2. La stessa sanzione sarà
applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del
giorno di emissione.
3. Il pagamento può essere
effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale
di contestazione con versamento sulla contabilità speciale
intestata al Commissario delegato per l’emergenza nei modi e
termini che saranno indicati nello stesso verbale.
4. Qualora non abbia luogo il
pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai
sensi della normativa in vigore e all’importo della sanzione si
aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di
procedura.
Art. 10
Poteri del Commissario delegato
1. Ai fini del controllo dei dati
relativi ai riversamenti effettuati il Commissario delegato per
l’emergenza può richiedere ogni atto e/o documento relativo ai
flussi di escursionisti verso le sommità dei Vulcani.
2. Il Commissario delegato ha
facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di
utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici
pubblici e privati.
3. I dati richiesti vengono
acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento
della presente Ordinanza ed assumono il carattere di
riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”.
Art. 11
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel
presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti. |