Ordinanza n. 34/07
Lipari,01/06/2007
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.
COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA
_______ . _______
Ordinanza del Commissario delegato
per l’emergenza nel Comune di Lipari Istituzione di un
contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei
vulcani”
Allegato A
Regolamento di attuazione
Art. 1
Istituzione del contributo
1. Ai sensi e per gli effetti
dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il
coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002,
emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza
del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è
istituito, per il periodo 15/06/2007-30/09/2007, apposito
contributo denominato “ticket d’ingresso” da applicare secondo
le disposizioni del presente regolamento di attuazione.
Art. 2
Importo del contributo
1. Il contributo definito “ticket
d’ingresso” sarà pari ad un euro ( € 1,00 ) per singolo
biglietto d’entrata e/o passeggero delle compagnie di
navigazione e per ogni occupante di natanti privati.
Art. 3
Zone di applicazione del contributo
1. Il contributo sarà applicato
nell’ambito del territorio del Comune di Lipari che comprende le
isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.
2. Il contributo è dovuto per le
tratte provenienti da località non comprese nel territorio del
Comune di Lipari.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Il contributo è dovuto da:
a) tutti i passeggeri delle
compagnie di navigazione pubbliche o private che esercitano su
tratte che hanno come destinazione i porti delle isole del
Comune di Lipari;
b) tutti i passeggeri di natanti
privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti delle
isole del Comune di Lipari e nelle rade circostanti.
2. Il ticket attestante il pagamento
del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio,
avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere
adeguatamente obliterato.
3. I passeggeri di natanti privati
potranno utilizzare il ticket pagato per 7 giorni consecutivi
dalla data del rilascio in ogni approdo e/o rada del territorio
del Comune di Lipari.
Art. 5
Casi di esenzione o di esclusione
1. Sono esclusi dall’applicazione
del contributo:
a) i passeggeri che dimostreranno
di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola di Salina;
b) i passeggeri che usufruiscono di
abbonamenti acquistati per pendolarismo connesso a incombenze di
lavoro;
c) i passeggeri che usufruiscono, in
virtù delle norme in vigore, delle stesse agevolazioni
tariffarie previste per i residenti;
d) i passeggeri che transitano con
aliscafi o navi di linea (esclusivamente Siremar – Snav - N.G.I.
– Covemar – Ustica Lines) nella tratta singola dall’isola di
Salina al territorio del Comune di Lipari;
e) i passeggeri di età inferiore ad
un anno;
f) i passeggeri delle navi crociera
che non attraccano nei porti delle isole, sostano in rada e
garantiscono ai propri clienti trattamento di vitto e alloggio a
bordo.
Art. 6
Riscossione e riversamento del
contributo
1. Il contributo sarà riscosso
dalle compagnie di navigazione e agenzie varie, che riverseranno
lo stesso nella contabilità speciale intestata al Commissario
delegato per l’emergenza entro i primi 15 giorni del mese
successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al
presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari
al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere
trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare.
2. Tutte le informazioni sulle
modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno
essere richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel.
338/4224980 – 338/4688049.
3. Le compagnie SI.RE.MAR., SNAV e
USTICA LINES, che gestiscono il servizio pubblico di trasporto,
avranno facoltà di far pagare (riscuotere) il contributo:
a) per mezzo dei propri sistemi
informatici di bigliettazione, introducendo nel biglietto la
voce specifica aggiuntiva denominata “ticket d’ingresso”;
b) per mezzo di appositi ticket che
potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno
essere rilasciati ai clienti in aggiunta al biglietto della
tratta e/o corrispettivo del servizio. Le altre compagnie di
navigazione e i titolari di concessioni, come sopra individuati,
dovranno far pagare (riscuotere) il contributo per mezzo di
appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di
Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta
al biglietto della tratta e/o corrispettivo del servizio.
4. Per il contributo dovuto da
passeggeri di natanti da diporto alla riscossione potrà
provvedere anche eventuale incaricato nominato dal Commissario
Delegato. Lo stesso dovrà effettuare i riversamenti sulla
contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per
l’emergenza, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra
evidenziate per le compagnie di navigazione.
5. I soggetti che provvedono alla
riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di
ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi
ed inviare copia della ricevuta dei versamenti effettuati. Le
comunicazioni vanno inoltrate al n. di fax 090/9880196 o
consegnate al protocollo generale del Comune di Lipari affinchè
siano assegnate alla gestione emergenziale.
6. Il controllo del regolare
riversamento del contributo potrà essere effettuato dai corpi di
polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia
di Finanza o da appositi incaricati dal Commissario delegato.
Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva
e di verifica, anche di documentazione fiscale, al fine di
accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.
Art. 7
Destinazione dei proventi
1. Gli introiti realizzati a seguito
dell’introduzione del “ticket d’ingresso” saranno utilizzati
per:
1. acquisto, manutenzione e
funzionamento di dissalatori di acqua marina;
2. realizzazione, manutenzione e
messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di
accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti
altre manifestazioni di vulcanismo;
3. acquisizione di mezzi per il
pubblico soccorso;
4. potenziamento delle strutture e
dei servizi ospedalieri;
5. realizzazione e potenziamento di
opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il
miglioramento della viabilità;
6. ripristino e messa in sicurezza
della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;
7. realizzazione interventi previsti
nelle finalità e negli articolati dell’Ordinanza del Ministro
dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione
Civile, n. 3225/2002 e dell’Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.
Art. 8
Accertamento, controllo e obblighi
dei comandi di bordo
1. Il controllo del regolare
pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e
di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza
o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi
potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di
verifica, ivi compreso l’accesso ai natanti, al fine di
accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.
2. I corpi di polizia e di
vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal
Commissario Delegato provvederanno, nel caso di verifica di
infrazioni che determinano reati fiscali, ad informare le
autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in
vigore.
3. I comandi di bordo delle navi
maggiori (iscritte nelle matricole) hanno l’obbligo, all’atto
della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di
Lipari, di annotare nel giornale nautico (parte IV) il numero di
passeggeri presenti a bordo.
4. I comandi di bordo delle navi
minori (iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti)
hanno l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al
territorio del Comune di Lipari, di annotare su apposito
registro, che sarà ritirato presso gli uffici del Commissario
delegato, il numero dei passeggeri presenti a bordo.
Art. 9
Sanzioni
1). La sanzione da applicare in caso
di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento,
salvo che il fatto non costituisca reato, sarà pari, per ogni
passeggero o occupante di natante privato sprovvisto di
biglietto riportante il pagamento del “ticket d’ingresso” o di
specifico biglietto attestante il pagamento del “ticket
d’ingresso” di cui al precedente art. 6, a:
.. € 10,00 a carico del passeggero o
occupante di natante privato.
.. € 50,00 a carico dell’armatore o
del comandante o del titolare della concessione di cui al
precedente art. 6.
2. La stessa sanzione sarà
applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del
giorno di emissione.
3. Il pagamento può essere
effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale
di contestazione con versamento sulla contabilità speciale
intestata al Commissario delegato per l’emergenza nei modi e
termini che saranno indicati nello stesso verbale.
4. Qualora non abbia luogo il
pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai
sensi della normativa in vigore e all’importo della sanzione si
aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di
procedura.
Art. 10
Poteri del Commissario delegato
1. Ai fini del controllo dei dati
relativi ai riversamenti effettuati dalle compagnie di
navigazione il Commissario delegato per l’emergenza può
richiedere alle stesse ogni atto e/o documento relativo ai
flussi di passeggeri verso il territorio del Comune di Lipari.
2. Il Commissario delegato ha
facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di
utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici
pubblici e privati.
3. La mancata risposta nei termini
assegnati dal Commissario Delegato per l’emergenza può
comportare l’accesso ai locali e ai documenti delle compagnie di
navigazione che sono tenute al riversamento delle somme, al fine
di rilevare gli esatti importi delle somme di competenza.
L’accesso è autorizzato dal
Commissario Delegato.
4. Sono incaricati degli accessi e
della rilevazione delle somme spettanti all’ente tutte le forza
di polizia e di vigilanza ed eventuali collaboratori del
Commissario Delegato.
5. I dati richiesti vengono
acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento
della presente Ordinanza ed assumono il carattere di
riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”.
Art. 11
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel
presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti. |