DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Anno 2010
ART. 1 Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle
isole del Comune di Lipari , di veicoli a motore
appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole
del Comune stesso, secondo il seguente calendario: - dal 1°
luglio al 31 ottobre 2010: divieto per le isole Panarea,
Stromboli e Alicudi; - dal 1° luglio al 30 settembre 2010:
divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
ART. 2 Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le
seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il
rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di
stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per
lo scarico merci;
2. per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di
abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino
iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza
urbana del Comune di Lipari per l'anno 2009,
limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3. agli autoveicoli per il trasporto di artisti e
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso
verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le
necessità.
4. ai veicoli delle Forze dell’ordine.
B) Lipari - Vulcano:
1. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli
appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate
all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo
residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle
imposte di nettezza urbana per l'anno 2009,
limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.
L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa
cartella esattoriale o certificato rilasciato dal
comune;
2. ai veicoli adibiti a trasporto di cose;
3. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli
appartenenti a persone che dimostrino di essere in
possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;
ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di
tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità
di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in
modo visibile, all'interno del veicolo;
4. ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette)
giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o
privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il
periodo del soggiorno;
5. agli autoveicoli del servizio televisivo,
cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni
e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso
dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6. alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e
carri funebri;
7. agli autobus turistici che, relativamente alla sosta
ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi
alle ordinanze locali.
C) Filicudi:
1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il
rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di
stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle
merci;
2. agli autoveicoli del servizio televisivo,
cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni
e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso
dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità.
3. agli autoveicoli appartenenti a persone che
dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera,
extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare
di avere la possibilità di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente
dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile,
all’intero del veicolo.
ART. 3 Sulle isole anzidette possono affluire gli
autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente
autorità italiana o estera;
ART. 4 Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate
urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori
deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
ART. 5 Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 389,00 a Euro 1.559,00 così come previsto dal comma 2
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285,
con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
Giustizia in data 17 dicembre 2008.
ART. 6 Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei
divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il
periodo considerato
Data notizia: 04/07/2010
Il nostro tip
Appassionanti tornei di texas holdem online ti aspettano nelle migliori sale da poker, dove anche tu puoi diventare un vero campione! Cosa aspetti a dare sfogo alla tua passione per il poker on line!?