Acqua: Minimo "Fuorilegge". Comune e Eas si preparino al rimborso
Continua la "battaglia " dei consiglieri comunali del gruppo consiliare "Il Faro" Francesco Megna e Gesuele Fonti, a favore dei cittadini, per arrivare ad una rideterminazione delle tariffe applicate dal comune per il servizio di rifornimento idrico e, principalmente, per il pagamento del consumo effettivo con eliminazione dell'iniqua fatturazione del quantitativo minimo. Una "battaglia" iniziata a settembre, portata avanti attraverso diverse altre note, e che ha portato Fonti e Megna a "scoprire" l'illegittimità dal 2002 della fatturazione e pagamento da parte degli utenti del quantitativo minimo di 80 mc. Illegittimità( di cui abbiamo già parlato in un articolo presente in questa pagina e anticipato nel tg di Tirreno sat (http://www.tirrenosat.it/) di ieri sera, suffragata da una decisione del CIPE e da diverse sentenze.
Una situazione che interessa non solo il comune di Lipari ma anche l'Eas. Enti verso i quali c'è da attendersi da parte degli utenti la richiesta di rimborso. Rimborso, a nostro avviso, dovuto poichè non si tratta di una tassa e quindi si può agire retroattivamente. Per il comune di Lipari l'ipotesi di rimborso(per gli anni fatturati) o di minore entrata(per gli anni non ancora fatturati) si attesta intorno ai 40.000 euro l'anno
Questo il testo della lettera-richiesta presentata in data odierna dai consiglieri Megna e Fonti a:
SINDACO COMUNE DI LIPARI,ASSESSORE SERVIZI IDRICI, DIRIGENTE DEL IV° SETTORE, PRESIDENTE COMMISSIONE SERVIZI IDRICI, RESPONSABILE UFF. IDRICO,
SEGRETARIO COMUNALE, DIRIGENTE II SETTORE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DIFENSORE CIVICO
OGGETTO: Servizio Idrico Comunale – tariffazione e bollettazione.
Con nota prot. n. 29222 del 14 Settembre 2008, i Consiglieri Comunali scriventi, hanno formalmente richiesto una modifica al Regolamento Comunale del servizio idrico che prevedesse l’abolizione della prima fascia di consumo, da 0 a 80 metri cubi, al prezzo di € 1,01 al mc., da corrispondersi quale assegnazione minima a prescindere dal CONSUMO EFFETTIVO e dall’ AVVENUTA EFFETTIVA EROGAZIONE D’ACQUA.
Con quattro differenti note contenenti altrettante circostanziate proposte di modifica al Regolamento Idrico, il gruppo scrivente ha ribadito l’INIQUITÀ e l’IRRAZIONALITÀ del pagamento di un quantitativo minimo annuale di 80 mc, che prescindesse dal consumo effettivo, in quanto fortemente penalizzante per le sole utenze parsimoniose, gravate di costi aggiuntivi, a fronte di un servizio non pienamente goduto.
Le continue sollecitazioni agli organi competenti non sortivano alcun riscontro scritto, tuttavia, soltanto di recente, gli scriventi venivano verbalmente informati di un’iniziativa dell’Assessore ai servizi Idrici, volta a recepire le richieste del gruppo consiliare Il Faro, attraverso la predisposizione di una proposta di modifica al regolamento, da sottoporre al Civico Consesso, che contemplava l’abolizione per l’anno 2008 del consumo minimo forfetario di 80 mc.
Tuttavia, dall’approfondita analisi della normativa vigente, i sottoscritti consiglieri Comunali Francesco Megna e Gesuele Fonti, desiderano estrapolare e sottoporre all’attenzione delle SS.LL. per gli atti consequenziali, alcuni aspetti giuridici che evidenziano, a parere degli scriventi, CHIARI PROFILI DI ILLEGGITIMITÀ del Regolamento Consiliare sui Servizi Idrici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 10 Dicembre 2002, per quanto concerne la prima fascia di consumo di 80 mc, quantitativo minimo addebitato all’utenza dei cittadini che usufruiscono della rete idrica comunale, a prescindere dal consumo effettivo.
Illegittimità che, qualora confermata, va estesa anche agli addebiti richiesti forfetariamente dall’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), che calcola in via presuntiva, un minimo contrattuale pari a 80 mc. al prezzo di € 0,62 al mc.
Infatti, con Delibera n. 52 del 04/04/2001 il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) statuisce l’eliminazione progressiva del cd. “minimo garantito” o “minimo impegnato” (cioè del quantitativo minimo da corrispondersi presuntivamente o a “forfait”), attraverso un percorso di riduzione/graduale eliminazione, fissato in quattro anni, il primo dei quali con decorrenza 1 Luglio 2001.
Per documentate ed oggettive difficoltà di reperimento ed organizzazione dati, in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo, la decorrenza non poteva comunque essere procrastinata oltre il 1 Luglio 2002.
A conferma di quanto in precedenza affermato, la circolare n. 3521/2001 del Ministero alle Attività Produttive, avente ad oggetto: “Deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” ha ribadito il superamento del “minimo impegnato” per gli usi domestici, laddove presente nei Regolamenti Comunali, e ne ha vietato espressamente l’introduzione, per le gestioni che ne fossero state prive.
In giurisprudenza e’ stato ripetutamente affermato che “i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non possono determinare il canone –che ha natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata’”(cosi’ tribunale Napoli, 21 settembre 2001, in giur. Napoletana 2002, 93 ) e che “il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non puo’ essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici’, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a forfait è illegittima” (Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004).
Il Giudice di Pace di Calabritto – sentenza 27 ottobre 2005 n.54/05 “condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiche’ cosi’ facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive”, e la CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III 24 giugno 2004 (ud. 18 febbraio 2004), Sentenza n. 11738, ribadisce che “ la regola equitativa correttamente adottata è pertanto quella secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile in tanto può essere tenuto a pagare al comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o "minimo impegnato" in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola, in mancanza di tale prova, il fruitore era tenuto a pagare solo in relazione al consumo effettivo” (confermato dal Giudice di pace di ALGHERO, del 18/04/02, sentenza n. 78/02).
Per le ragioni fin qui esposte, stante il conforto di una ricca casistica giurisprudenziale,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
Francesco MEGNA e Gesuele FONTI
= C H I E D O N O =
L’abolizione urgente, con decorrenza immediata, della prima fascia di consumo da 0 a 80 mc., da corrispondersi quale assegnazione minima a prescindere dall’avvenuta effettiva erogazione, in quanto ILLEGITTIMA ai sensi della Deliberazione CIPE n. 52 del 04/04/2004 e successive integrazioni e modificazioni;
Di provvedere in autotutela all’abolizione del “minimo impegnato” di 80 mc. anche per le bollette degli anni precedenti, per i quali non è stata ancora inviata alcuna fattura, e che pertanto, ai fini dell’addebito all’utenza relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, si tenga conto esclusivamente del CONSUMO EFFETTIVO e della REALE EROGAZIONE DI ACQUA;
Che si valuti l’ipotesi, di restituzione all’utenza, dell’importo ingiustamente versato, dal 1 Luglio 2002, per consumi e quantitativi addebitati forfetariamente e non effettivamente erogati, attraverso una compensazione da effettuarsi nelle bollettazioni successive.
Che venga convocata urgentemente la Commissione Consiliare ai servizi idrici, per discutere ed approfondire tutti gli aspetti inerenti la gestione e la regolamentazione del servizio idrico comunale.
Lipari lì 08 Febbraio 2008
SINDACO COMUNE DI LIPARI,ASSESSORE SERVIZI IDRICI, DIRIGENTE DEL IV° SETTORE, PRESIDENTE COMMISSIONE SERVIZI IDRICI, RESPONSABILE UFF. IDRICO,
SEGRETARIO COMUNALE, DIRIGENTE II SETTORE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DIFENSORE CIVICO
OGGETTO: Servizio Idrico Comunale – tariffazione e bollettazione.
Con nota prot. n. 29222 del 14 Settembre 2008, i Consiglieri Comunali scriventi, hanno formalmente richiesto una modifica al Regolamento Comunale del servizio idrico che prevedesse l’abolizione della prima fascia di consumo, da 0 a 80 metri cubi, al prezzo di € 1,01 al mc., da corrispondersi quale assegnazione minima a prescindere dal CONSUMO EFFETTIVO e dall’ AVVENUTA EFFETTIVA EROGAZIONE D’ACQUA.
Con quattro differenti note contenenti altrettante circostanziate proposte di modifica al Regolamento Idrico, il gruppo scrivente ha ribadito l’INIQUITÀ e l’IRRAZIONALITÀ del pagamento di un quantitativo minimo annuale di 80 mc, che prescindesse dal consumo effettivo, in quanto fortemente penalizzante per le sole utenze parsimoniose, gravate di costi aggiuntivi, a fronte di un servizio non pienamente goduto.
Le continue sollecitazioni agli organi competenti non sortivano alcun riscontro scritto, tuttavia, soltanto di recente, gli scriventi venivano verbalmente informati di un’iniziativa dell’Assessore ai servizi Idrici, volta a recepire le richieste del gruppo consiliare Il Faro, attraverso la predisposizione di una proposta di modifica al regolamento, da sottoporre al Civico Consesso, che contemplava l’abolizione per l’anno 2008 del consumo minimo forfetario di 80 mc.
Tuttavia, dall’approfondita analisi della normativa vigente, i sottoscritti consiglieri Comunali Francesco Megna e Gesuele Fonti, desiderano estrapolare e sottoporre all’attenzione delle SS.LL. per gli atti consequenziali, alcuni aspetti giuridici che evidenziano, a parere degli scriventi, CHIARI PROFILI DI ILLEGGITIMITÀ del Regolamento Consiliare sui Servizi Idrici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 10 Dicembre 2002, per quanto concerne la prima fascia di consumo di 80 mc, quantitativo minimo addebitato all’utenza dei cittadini che usufruiscono della rete idrica comunale, a prescindere dal consumo effettivo.
Illegittimità che, qualora confermata, va estesa anche agli addebiti richiesti forfetariamente dall’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), che calcola in via presuntiva, un minimo contrattuale pari a 80 mc. al prezzo di € 0,62 al mc.
Infatti, con Delibera n. 52 del 04/04/2001 il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) statuisce l’eliminazione progressiva del cd. “minimo garantito” o “minimo impegnato” (cioè del quantitativo minimo da corrispondersi presuntivamente o a “forfait”), attraverso un percorso di riduzione/graduale eliminazione, fissato in quattro anni, il primo dei quali con decorrenza 1 Luglio 2001.
Per documentate ed oggettive difficoltà di reperimento ed organizzazione dati, in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo, la decorrenza non poteva comunque essere procrastinata oltre il 1 Luglio 2002.
A conferma di quanto in precedenza affermato, la circolare n. 3521/2001 del Ministero alle Attività Produttive, avente ad oggetto: “Deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” ha ribadito il superamento del “minimo impegnato” per gli usi domestici, laddove presente nei Regolamenti Comunali, e ne ha vietato espressamente l’introduzione, per le gestioni che ne fossero state prive.
In giurisprudenza e’ stato ripetutamente affermato che “i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non possono determinare il canone –che ha natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata’”(cosi’ tribunale Napoli, 21 settembre 2001, in giur. Napoletana 2002, 93 ) e che “il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non puo’ essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici’, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a forfait è illegittima” (Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004).
Il Giudice di Pace di Calabritto – sentenza 27 ottobre 2005 n.54/05 “condivide il rilievo che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiche’ cosi’ facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive”, e la CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III 24 giugno 2004 (ud. 18 febbraio 2004), Sentenza n. 11738, ribadisce che “ la regola equitativa correttamente adottata è pertanto quella secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile in tanto può essere tenuto a pagare al comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o "minimo impegnato" in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola, in mancanza di tale prova, il fruitore era tenuto a pagare solo in relazione al consumo effettivo” (confermato dal Giudice di pace di ALGHERO, del 18/04/02, sentenza n. 78/02).
Per le ragioni fin qui esposte, stante il conforto di una ricca casistica giurisprudenziale,
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
Francesco MEGNA e Gesuele FONTI
= C H I E D O N O =
L’abolizione urgente, con decorrenza immediata, della prima fascia di consumo da 0 a 80 mc., da corrispondersi quale assegnazione minima a prescindere dall’avvenuta effettiva erogazione, in quanto ILLEGITTIMA ai sensi della Deliberazione CIPE n. 52 del 04/04/2004 e successive integrazioni e modificazioni;
Di provvedere in autotutela all’abolizione del “minimo impegnato” di 80 mc. anche per le bollette degli anni precedenti, per i quali non è stata ancora inviata alcuna fattura, e che pertanto, ai fini dell’addebito all’utenza relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, si tenga conto esclusivamente del CONSUMO EFFETTIVO e della REALE EROGAZIONE DI ACQUA;
Che si valuti l’ipotesi, di restituzione all’utenza, dell’importo ingiustamente versato, dal 1 Luglio 2002, per consumi e quantitativi addebitati forfetariamente e non effettivamente erogati, attraverso una compensazione da effettuarsi nelle bollettazioni successive.
Che venga convocata urgentemente la Commissione Consiliare ai servizi idrici, per discutere ed approfondire tutti gli aspetti inerenti la gestione e la regolamentazione del servizio idrico comunale.
Lipari lì 08 Febbraio 2008
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